Sez. 2 - , Ordinanza n. 22022 del 12/07/2022 (Rv. 665177 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE | Esercizio abusivo di attività estrattiva - Sanzione ex art. 28, comma 3, della l.r. Lazio n. 17 del 2004 - Attività estrattiva per messa in sicurezza della cava - Commercializzazione del materiale estratto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE
La sanzione di cui all'art. 28, comma 3, della l.r. Lazio n. 17 del 2004 è funzionale ad assicurare il potere di vigilanza e controllo delle pubbliche autorità sulle attività estrattive, essendo necessario permettere la verifica su ogni attività che implichi l'estrazione di materiale da una cava, ancorché non direttamente finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la sanzione in esame nel caso di scavo finalizzato alla messa in sicurezza della cava e alla preparazione della stessa allo sfruttamento di una sua nuova porzione).
Legge 06/12/2004 num. 17 art. 28 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)