Sez. 2, Sentenza n. 6810 del 24/05/2000 (Rv. 536873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azione di ingiustificato arricchimento - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
È inammissibile per la prima volta in appello, in quanto nuova, la domanda di arricchimento senza causa, qualora in primo grado sia stata proposta l'azione contrattuale. Le due azioni sono infatti diverse sia per la "causa petendi", che nell'azione contrattuale è data dall'esistenza di un vincolo negoziale e nell'azione di arricchimento dall'assenza di un tale vincolo, sia per il "petitum", costituito nel primo caso dal pagamento del corrispettivo pattuito e nel secondo caso dalla corresponsione di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)