Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
Testo in vigore al
Capo V. Della votazione
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 37 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35
1. La sala dell'elezione, in cui mina sola porta d'ingresso puo' essere aperta, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.
2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
3. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
4. Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.
6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente Testo Unico.
Art. 38 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36
1. Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.
2. Essi non possono entrare armati o muniti di bastone
Art. 39 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37
1. Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non e' iscritto nella lista degli elettori della sezione.
2. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e puo' essere consultata dagli elettori.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.
Art. 40 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38
1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonche' gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.
2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale.
Art. 41 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23
1. Il voto e' dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.
3. Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
7. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai
funzionari medici designati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati.
8. Detti certificati devono attestare che la infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Art. 42 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis
1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purche' siano elettori del Comune o della Provincia, rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.
2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione, alla quale l'elettore e' assegnato e il suo, numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed e' inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.
3. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
Art. 43 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter
1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
4. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme.
Art. 44 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater
1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella, cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.
2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la liberta' e segretezza del voto.
3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista, aggiunta da allegare a quella della sezione.
4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299
Art. 46 T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40
1. Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli puo' (disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La Forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
3. Pero', in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala, dell'elezione e farsi o assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre senatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima, che comincino le operazioni elettorali.
6. Le Autorita' civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e' sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.
8. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.
Art. 47 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°
1. Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.
2. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purche' abbiano
conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o
dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.
3. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
4. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.
5. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.
6. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
7. Quindi il presidente, constatata l'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.
8. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
9. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
10. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
11. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
12. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
13. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
Art. 48 T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti, legge 18 maggio 1951, n. 329, e legge 23 marzo 1936, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°
1. Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendente mente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.
2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:
a) carta d'identita' o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla, Pubblica.
Amministrazione, purche' la loro validita' non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione:b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita, di fotografia e convalidata da, un Comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purche' munita, di fotografia.
3. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.
4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identita' apponendo la propria firma nella, suddetta colonia di identificazione.
5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio puo' accertare, sotto la sua responsabilita', la identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95.
6. L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonia della lista di cui sopra.
7. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.
Art. 49 T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 42, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26
1. Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente
... estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la
Consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli
crutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della
sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore.
2. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.
3. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, gia' piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticita' esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.
4. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.
5. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono piu' votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
Art. 50 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43
1. Se l'espressione del voto non e' compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.
Art. 51 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°
1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
2. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonche' la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della saia durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
3. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
4. La mancanza di sugellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullita' delle operazioni elettorali.
5. Dopo la firma del verbale l'adunanza e' sciolta immediatamente.
Art. 52 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°
1. Alle ore 7 del giorno successivo il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
2. La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
Art. 53 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art 28
1. Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, ..., vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma silla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come volanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.
2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.
Art. 54 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46
1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' dei voti.
2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.
3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.
4. Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dai segretario.
Sezione II. Disposizioni particolari per la votazione noi Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti
Art. 55
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Sezione III. Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81
Art. 57 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
4. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
6. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
8. Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto verra' attribuito alla lista, cui appartengono i candidati indicati.
9. Le preferenze espresse In eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.