Sez. 6, Sentenza n. 9320 del 12/05/1995 Ud. (dep. 05/09/1995) Rv. 202038 - 01
Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere preordinata alla cessione o al traffico di sostanze stupefacenti - Struttura, sia pure rudimentale - Necessità - Protrazione per un apprezzabile periodo di tempo del sodalizio - Necessità - Contributo apprezzabile di ciascuno degli associati - Necessità - Soggetto che presti un contributo meramente episodico - Sussistenza del reato nei confronti di tale soggetto - Esclusione.
Stupefacenti - In genere
Fermo restando che, per la configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture sia pure rudimentali, deducibile dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune - una struttura che, quindi, fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, per la necessità che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a consentire ad esso di operare validamente - mentre deve sussistere una effettiva ripartizione di compiti fra gli associati in relazione al programmato assetto criminoso da realizzare, in punto di singole responsabilità, alla stabilità della "societas" deve sussistere l'apporto di un contributo apprezzabile di ciascuno degli associati, cosicché ove tale contributo risulti soltanto episodico, anche quando ridondi a favore dell'associazione, dovrà escludersi l'appartenenza al sodalizio.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)