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Sez. 5, Sentenza n. 47179 del 03/11/2009 Cc. (dep. 11/12/2009) Rv. 245387 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Applicazione della confisca facoltativa - Violazione dell'obbligo di motivazione - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245387-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di patteggiamento, l'attuale disposizione (nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 134 del 2003) prevede l'applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., ivi compresa la confisca facoltativa, sicché, anche in tal caso, il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni in quanto serviti o destinati a commettere il reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito, in sede di applicazione della pena per il delitto di furto aggravato, ha disposto la confisca di un'autovettura e di un cellulare in sequestro, adempiendo l'obbligo di motivazione in riferimento all'autovettura senza fare però riferimento alcuno al telefono cellulare ed ai suoi accessori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)