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Sez. 6, Sentenza n. 138 del 03/02/1971 Ud. (dep. 01/04/1971) Rv. 117484 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (PSICOLOGICO)' DOLO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117484-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (PSICOLOGICO)' DOLO - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*

Per la sussistenza del delitto di maltrattamenti non e richiesto un dolo specifico (che consisterebbe nel perseguimento da parte dell'agente del predeterminato fine di produrre l'evento tipico del reato stesso, infliggendo sistematicamente sofferenze varie a persone di famiglia o a minori affidati alla sua autorita). E sufficiente invece un dolo generico, che consiste nella consapevolezza e nella volonta di porre in essere, attraverso una reiterazione di fatti offensivi, anche se non premeditati, una abitualita di condotta aggressiva che, per il suo carattere persecutorio, realizza la sottoposizione a maltrattamenti. Tale dolo generico sussiste, dunque, ogni volta che si accerti che una coscienza di abitualita di condotta offensiva abbia animato le singole azioni del soggetto attivo del reato costituendone l'elemento unificatore. (V 111870, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)