Sez. 2, Sentenza n. 4596 del 01/12/1972 Ud. (dep. 09/06/1973) Rv. 124314 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA NEL GIUDIZIO D'APPELLO - SENTENZA D'APPELLO CHE ANNULLI QUELLA DEL PRIMO GIUDICE PER INCOMPETENZA - INOPPUGNABILITA.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA NEL GIUDIZIO D'APPELLO - SENTENZA D'APPELLO CHE ANNULLI QUELLA DEL PRIMO GIUDICE PER INCOMPETENZA - INOPPUGNABILITA.*
Per il principio della tassativita dei mezzi d'impugnazione, la sentenza del giudice d'appello che, a norma dell'art 36, secondo comma cod proc pen, annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli Atti al pubblico ministero, affermando l'incompetenza per materia del giudice di primo, non perche il fatto sia diverso o debba essere diversamente qualificato, ma perche tale incompetenza risulta gia dalla contestazione, e assolutamente inoppugnabile, a norma dell'art 190, comma secondo, stesso codice. Essa, infatti, puo eventualmente dare luogo a conflitto di Competenza, giacche il giudice istruttore richiesto della formale istruzione, o il nuovo giudice del dibattimento, possono rilevare l'inesattezza della precedente sentenza e dichiarare la loro incompetenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)