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Sez. L, Sentenza n. 5227 del 13/06/1987 (Rv. 453823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ANNOTAZIONI SUI PROSPETTI-PAGA - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ANNOTAZIONI SUI PROSPETTI-PAGA - VALORE PROBATORIO.*

Le annotazioni sui prospetti-paga - la cui non corrispondenza alle registrazioni eseguite sui libri-paga o registri equipollenti è penalmente sanzionata (artt. 2 e 5 legge 5 gennaio 1953 n. 4) - non costituiscono, ove il lavoratore contesti che esse rispecchino la reale situazione di fatto, elemento idoneo, di per sè solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro dell'effettiva corresponsione di determinati emolumenti o dell'effettiva sussistenza della causa giustificativa di determinate trattenute operate sulla retribuzione dallo stesso datore di lavoro. (V 1351/84, mass n 433476; (V 5807/81, mass n 416521).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 05/01/1953 num. 4 art. 2, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)