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Sez. 3, Sentenza n. 13977 del 25/02/2004 Cc. (dep. 23/03/2004) Rv. 228621 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - LEGITTIMAZIONE | Minore - In procedimento a carico dei genitori - Curatore speciale - Nomina - Competenza del P.M. - Esclusione - Del giudice tutelare - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228621-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - LEGITTIMAZIONE

La valutazione dell'opportunità di nomina di un curatore speciale al minore ai fini di una eventuale costituzione di parte civile nei confronti dei genitori dello stesso non compete al pubblico ministero, ma al giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 cod. civ., atteso che la previsione in questo contenuta di nomina di un curatore in caso di conflitto patrimoniale va interpretata in senso estensivo e costituzionalmente orientato, in relazione all'art. 30 Cost., rendendolo applicabile anche ai casi residuali di conflitti aventi ad oggetto diritti non patrimoniali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Costituzione art. 30, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)