Sez. L, Sentenza n. 1193 del 04/02/1988 (Rv. 457406 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A PRESTAZIONI DI RANGO SUPERIORE O MUTAMENTO SOLTANTO DELLA RELATIVA QUALIFICAZIONE GIURIDICA PER EFFETTO DI UNA NUOVA DISCIPLINA - PROMOZIONE AUTOMATICA - CONDIZIONI - DECORSO DEL PERIODO DI TRE MESI EX ART. 2103 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A PRESTAZIONI DI RANGO SUPERIORE O MUTAMENTO SOLTANTO DELLA RELATIVA QUALIFICAZIONE GIURIDICA PER EFFETTO DI UNA NUOVA DISCIPLINA - PROMOZIONE AUTOMATICA - CONDIZIONI - DECORSO DEL PERIODO DI TRE MESI EX ART. 2103 COD. CIV. - NECESSITÀ.*
In relazione alla disciplina dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. ed ai fini della cosiddetta promozione automatica prevista da tale norma, non può farsi alcuna differenza fra l'ipotesi in cui cambi il contenuto materiale delle mansioni, a seguito dell'adibizione del lavoratore a prestazioni di rango superiore a quelle precedenti, e l'ipotesi in cui, fermo il contenuto materiale delle mansioni, ne muti la qualificazione giuridica per effetto di una nuova disciplina, che da un certo momento in poi consideri la stessa prestazione di rango superiore; pertanto, poiché sia l'una che l'altra sono ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, vale per entrambe la regola che l'acquisizione del diritto alla qualifica superiore esige che le mansioni superiori (materialmente o formalmente) siano svolte per almeno tre mesi, restando in particolare escluso che, nella seconda ipotesi, il diritto alla qualifica superiore si acquisti per il solo fatto del mutamento di disciplina, anziché dopo almeno tre mesi dalla data in cui tale mutamento è intervenuto. (Conf 2930/85, mass n 440676).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)