Sez. T, Ordinanza n. 26122 del 25/09/2025 (Rv. 676621-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Diritto al rimborso delle
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
eccedenze IRPEF e IRPEG - Impossibilità di far valere la prescrizione ex art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003 - Limitazione alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della l. n. 350 del 2003 - nella parte in cui non estende anche alle dichiarazioni presentate dopo il 30 giugno 1997 l'impossibilità di far valere la prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria -, dal momento che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti non erano più obbligati a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposte versate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali.
Legge 24/12/2003 num. 350 art. 2 com. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)