Sez. 5, Sentenza n. 5678 del 17/01/2005 Ud. (dep. 14/02/2005) Rv. 230744 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio | Giudizio seguito ad annullamento per vizio di motivazione - Poteri - Doveri del giudice di rinvio - Limitazione all'esame dei punti specificamente viziati - Esclusione - Estensione all'intero compendio probatorio e a possibili supplementi istruttori - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio
Allorché la Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza impugnata per vizio di motivazione mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori sui cui risultati basare la decisione, fornendone giustificazione in sentenza. Ne consegue che, qualora nel giudizio di rinvio l'imputato abbia formalmente segnalato la rilevanza, ai fini di pronuncia assolutoria (nella specie, peraltro, già intervenuta in primo grado e sovvertita in appello), di acquisizioni probatorie ritenute decisive e trascurate nel precedente giudizio, la conferma della condanna annullata, in assenza di qualsiasi valutazione comparativa delle prove acquisite e oggetto della prospettazione difensiva, non si sottrae all'ulteriore annullamento della Corte suprema.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)