Sez. L, Sentenza n. 6659 del 15/03/2013 (Rv. 625607 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Impugnazione parziale - Possibilità per le parti di giovarsi delle censure svolte dal solo terzo chiamato in garanzia impropria, ma esorbitanti dalla causa di garanzia - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di acquiescenza al capo di sentenza relativo al danno da ritardo nel pagamento del credito risarcitorio censurato dal solo chiamato in garanzia.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE
Al pari del terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto, che in riferimento alla causa principale ha poteri processuali riconducibili a quelli di un intervento adesivo dipendente, con conseguente possibilità di impugnare la statuizione principale solo limitatamente alla causa di garanzia, così le parti principali non possono sostenere le ragioni del predetto interveniente adesivo esorbitanti dall'ambito della causa di garanzia e giovarsi o spendere poteri processuali volti a supplire ad un'inerzia processuale o a vanificare l'acquiescenza alla sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che si era pronunciata sul danno da ritardo nel pagamento del credito risarcitorio pur in difetto di specifica censura, in sede di gravame ad opera delle parti soccombenti, del relativo capo della sentenza di primo grado, ed ha escluso la possibilità di inferire la tempestiva introduzione della doglianza nel giudizio di gravame in esito alla totale adesione delle parti appellanti alle censure svolte, in quella sede, dal terzo chiamato in garanzia, ed involgenti anche critiche al predetto capo della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)