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Sez. 2, Sentenza n. 9856 del 10/10/1997 (Rv. 508716 - 01)

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Beni soggetti a regime tavolare siti nelle provincie ex austro ungariche - Iscrizione tavolare - Efficacia costitutiva - Contenuto - Valore vincolante dell'iscrizione - Esclusione - Atto di divisione - Iscrizione nei registri tavolari - Portata.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508716-01

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE)

Con riguardo ai beni soggetti a regime tavolare nelle provincie ex austro ungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione tavolare (o intavolazione) non afferisce anche alla quantità o estensione materiale del diritto, che può essere accertata con adeguata prova, non avendo a tali fini l'iscrizione valore vincolante, né ostativo ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del diritto dominicale o degli altri diritti reali. Conseguentemente l'iscrizione nei registri tavolari di un atto di divisione non da luogo alla tutela propria dell'intavolazione, né può valere ad assegnare o a mantenere diritti quantitativamente diversi, ossia più ampi o ristretti, rispetto al regolamento divisionale, dato che con esso non viene attuato alcun acquisto del diritto di proprietà, ma solo l'assegnazione di beni materiali in proporzione al diritto di proprietà già esistente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)