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Sez. L, Sentenza n. 7199 del 26/05/2001 (Rv. 547038 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 23 CCNL metalmeccanici sul termine per l'irrogazione della sanzione disciplinare.
Stato
decisa il 2001-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547038-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (nella specie, il giudice di merito aveva respinto l'eccezione di decadenza del datore di lavoro dal potere di irrogare la sanzione disciplinare, per essere la relativa comunicazione pervenuta al lavoratore oltre il termine di 6 gg. dalle giustificazioni del lavoratore, di cui all'art. 23, quarto comma CCNL metalmeccanici, ritenendo che entro tale termine dovesse essere applicata la sanzione e non anche effettuata la comunicazione, incidendo questa sull'efficacia e non anche sulla validità dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)