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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Testo in vigore al

Art. 79

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

1. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

1. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

4. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

1. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

2. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.

Titolo II. Il presidente della repubblica

Art. 83

1. Il Presidente della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

2. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

1. Puo' essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'eta' e goda dei diritti civili e politici.

2. L'ufficio di Presidente della Repubblica e' incompatibile con qualsiasi altra carica.

3. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

1. Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni.

2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

3. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

1. Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

2. Puo' inviare messaggi alle Camere.

3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.

5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.

12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

1. Il Presidente della Repubblica puo', sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

2. Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89

1. Nessun atto del Presidente della Repubblica e' valido se non e' controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilita'.

2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

1. Il Presidente della Repubblica non e' responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

2. In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

1. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III. Il governo

Sezione I. Il Consiglio dei ministri.

Art. 92

1. Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

2. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

4. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

5. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile. Mantiene l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei ministri.

2. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

3. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II. La Pubblica Amministrazione.

Art. 97

1. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.

2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.

3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

1. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

2. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianita'.

3. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III. Gli organi ausiliari.

Art. 99

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

2. E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

3. Ha l'iniziativa legislativa e puo' contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.