Sez. 1, Sentenza n. 6278 del 22/06/1990 (Rv. 467910 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RICORSI CONTRO LO STESSO AVVERSARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE - PLURALITÀ DI RICORSI CONTRO LO STESSO AVVERSARIO - INAMMISSIBILITÀ.*
La parte, che abbia già proposto ricorso (principale od incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso, nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa suggerire un'estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunce relative a quel rapporto, tenendo conto che l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in Atti separati (principio della cosiddetta consumazione dell'impugnazione), e che il relativo divieto non trova deroga, per il caso in cui sia sopravvenuta l'impugnazione avversaria, nelle Disposizioni di cui all'art. 334 cod. proc. civ., le quali operano solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata. (V 6742/88, mass n 461006; (V 2186/85, mass n 440061).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)