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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6998 del 03/03/2022 (Rv. 664441 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Processo pregiudicante - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Ammissibilità - Fondamento. RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO - DECISIONE - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664441-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. può essere disposta anche quando il processo pregiudicante venga individuato nella proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, al quale va riconosciuta, alla luce dell'evoluzione del sistema normativo - di cui sono indici significativi, da un lato, l'art. 69 della l. n. 69 del 2009 (laddove prevede la possibilità, per il Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario, di sollevare incidente di costituzionalità ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere dello stesso Consiglio di Stato) e, dall'altro lato, l'art. 112, lett. b), del codice del processo amministrativo (che configura la tutela mediante ottemperanza in relazione alla decisione resa dal giudice amministrativo sul ricorso straordinario) - natura di procedimento giurisdizionale con una marcata connotazione di specialità, in quanto semplificato, in unico grado ed imperniato sul sostanziale assenso delle parti.

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 8 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 69, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)