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Sez. 3, Sentenza n. 10676 del 24/04/2008 (Rv. 603244 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Pluralità di arbitri - Diritto del singolo arbitro di agire autonomamente in via esecutiva per la realizzazione del proprio credito - Sussistenza - Liquidazione del compenso in forma complessiva od individuale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603244-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

Ciascuno dei componenti di un collegio di arbitri rituali può agire individualmente per la riscossione coattiva del compenso a lui spettante, e ciò tanto nell'ipotesi in cui tale compenso sia stato liquidato unitariamente a tutti gli arbitri, quanto nell'ipotesi in cui sia stato liquidato individualmente a ciascuno di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)