Sez. 1, Ordinanza n. 4420 del 25/06/1997 Cc. (dep. 27/06/1997) Rv. 207958 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Natura e caratteri - Divergenza tra il dispositivo indicato sul ruolo di udienza e quello in calce al provvedimento depositato - Procedura di correzione dell'errore materiale - Applicabilità - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Dei provvedimenti emessi dal giudice in camera di consiglio, che devono essere depositati entro il termine ordinatorio di cinque giorni in cancelleria, non è prevista alcuna pubblicità immediata attraverso la lettura successiva alla deliberazione, al contrario di quel che accade per i provvedimenti assunti all'esito della pubblica udienza. Pertanto, l'indicazione della decisione riportata sul ruolo dell'udienza camerale, benché sottoscritta dal presidente, non ha lo stesso carattere vincolante e di definitività così come tassativamente previsto per gli altri provvedimenti, ed è assimilabile a un appunto ovvero a una mera annotazione. Sicché, nella divergenza tra detta indicazione e quella recepita nell'originale della decisione, ha carattere cogente - non altrimenti contrastabile - quella risultante dall'atto formalmente depositato e successivamente pubblicato, previa sottoscrizione dell'estensore e del presidente. (Fattispecie relativa a sentenza camerale della Corte di cassazione di annullamento con rinvio, per la quale, nel ruolo di udienza, risultava la dicitura: "rigetto").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)