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Sez. 4, Sentenza n. 11899 del 03/06/1991 Ud. (dep. 22/11/1991) Rv. 191223 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1991-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191223-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

Le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, con l'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice possa essere irrogata una pena accessoria od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen.. Pertanto, poiché l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ha natura e qualifica di misura di sicurezza per espressa disposizione di legge (art. 215, comma secondo, n. 4, cod. pen. ed art. 81 legge n. 865 del 1975), detta sanzione non può essere applicata con la succitata sentenza. Nè può ritenersi che la norma di natura sostanziale di cui all'art. 86 T.U. n. 309 del 1990 (che prevede l'espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 ed 82 commi secondo e terzo) sia speciale rispetto a quella di cui al predetto art. 445, atteso che quest'ultima ha invece natura di norma processuale, di tal che anche nei casi previsti dal ricordato art. 86 non può essere applicata la misura in questione qualora venga emessa sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 215 com. 2 n. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 81, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)