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Sez. L, Sentenza n. 6343 del 13/03/2013 (Rv. 625868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti "endoaziendali" aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - Sussistenza - Ferrovie dello Stato - Appalti concessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Deroga al divieto di appalto di mere prestazioni d'opera - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (applicabile "ratione temporis"), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo; né può ritenersi che l'operatività di un siffatto generale divieto trovi alcuna limitazione, negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, pur speciale e posteriore rispetto all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che non ha inteso tuttavia consentire all'Ente Ferrovie dello Stato più di quanto non fosse consentito agli altri imprenditori privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la sussistenza di un appalto vietato di mera manodopera nel caso di un lavoratore, formalmente dipendente da una cooperativa appaltatrice, che svolgeva compiti di controllo dell'accesso dei visitatori agli uffici della società committente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., nonché di accettazione di raccomandate e plichi postali in arrivo, controllo degli ascensori, parcheggio e sistemazione delle autovetture, apertura e chiusura del portone di ingresso e consegna delle chiavi alla polizia ferroviaria).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)