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Sez. 2, Sentenza n. 511 del 26/01/1982 (Rv. 418215 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PRECARISTA - SPOGLIATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418215-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IN GENERE - PRECARISTA - SPOGLIATORE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Poiché lo spoglio è clandestino quando sia commesso all'insaputa del possessore o detentore qualificato senza che al riguardo rilevi la conoscenza dell'intenzione dello spogliatore, il precarista può essere considerato spogliatore dal momento in cui ha cominciato a possedere in nome proprio contro la volontà, espressa o presunta, del possessore o detentore qualificato, ad esempio o mediante rifiuto di consegnare la cosa o, qualora si tratti di detenzione di un immobile, mediante sostituzione delle serrature per impedire l'accesso al concedente. (V 1191/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)