Sez. 2, Ordinanza n. 13728 del 16/05/2024 (Rv. 671134-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione - Ricorso - Inammissibilità - Condanna alle spese del giudizio a carico del difensore senza procura - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la S.C. non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.
Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)