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Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 23/05/1972 (Rv. 358393 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - AZIONE DI PIU DANNEGGIATI DA UN INCIDENTE CONTRO L'AUTORE DEL DANNO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CONFIGURABILITA - AUTONOMIA DELLE SINGOLE CAUSE E DELLE SINGOLE PRONUNCIE, EMESSE CON UNICA DECISIONE FORMALE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358393-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - AZIONE DI PIU DANNEGGIATI DA UN INCIDENTE CONTRO L'AUTORE DEL DANNO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CONFIGURABILITA - AUTONOMIA DELLE SINGOLE CAUSE E DELLE SINGOLE PRONUNCIE, EMESSE CON UNICA DECISIONE FORMALE.*

Qualora, a seguito di un incidente i danneggiati agiscano in giudizio contro l'autore del danno, viene a configurarsi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui unico e il fatto storico, ma autonomi permangono il titolo, il rapporto giuridico e la causa petendi. Tale litisconsorzio, risolvendosi in una connessione impropria, lascia immutata la posizione processuale delle parti rispetto a ciascuna lite: cioe le cause rimangono distinte ed ognuna di esse si individua con riferimento ai rispettivi legittimi contraddittori, con la conseguenza che la decisione, con la quale si definisce il processo, e solo formalmente unica, ma in realta consta di distinte pronunzie. (V 1949'67, mass n 328911).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)