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Sez. 5, Sentenza n. 40350 del 28/09/2011 Ud. (dep. 08/11/2011) Rv. 251725 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Atto pubblico - Distruzione intervenuta prima della sottoscrizione del pubblico ufficiale - Reato - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251725-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

Non integra il delitto di soppressione di atto pubblico la condotta di colui che provveda alla sua distruzione prima che il pubblico ufficiale provveda a sottoscriverlo garantendone in tal modo la provenienza e la genuinità. (Fattispecie in cui l'agente aveva provveduto a strappare i fogli su cui le parti di un procedimento civile avevano provveduto alla verbalizzazione e che non erano ancora stati sottoscritti dal cancelliere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)