Sez. 5, Sentenza n. 40350 del 28/09/2011 Ud. (dep. 08/11/2011) Rv. 251725 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Atto pubblico - Distruzione intervenuta prima della sottoscrizione del pubblico ufficiale - Reato - Sussistenza - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI
Non integra il delitto di soppressione di atto pubblico la condotta di colui che provveda alla sua distruzione prima che il pubblico ufficiale provveda a sottoscriverlo garantendone in tal modo la provenienza e la genuinità. (Fattispecie in cui l'agente aveva provveduto a strappare i fogli su cui le parti di un procedimento civile avevano provveduto alla verbalizzazione e che non erano ancora stati sottoscritti dal cancelliere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)