Sez. L, Sentenza n. 1917 del 27/03/1982 (Rv. 419760 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - VALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO - VALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il giudice del merito è libero, in difetto di particolari divieti normativi, di desumere argomenti di prova o elementi indiziari Atti a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio dalle risultanze istruttorie acquisite in un diverso procedimento fra le stesse o altre parti (nella specie, da un verbale di ispezione sui luoghi di lavoro espletata in altra causa nella quale si poneva identica questione relativa al riconoscimento della stessa qualifica a lavoratori addetti alle medesime mansioni), senza che a tal fine sia necessario osservare particolari formalità di produzione o di esibizione, essendo sufficiente la istanza della parte onerata di avvalersi delle prove raccolte nel diverso processo e la relativa acquisizione del fascicolo di ufficio. (V 2762/80, mass n 406543; (V 2744/80, mass n 406514).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)