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Sez. 2 - , Sentenza n. 15737 del 23/06/2017 (Rv. 644674 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità.
Stato
decisa il 2017-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644674-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)