Sez. 6, Sentenza n. 10303 del 12/05/1982 Ud. (dep. 30/10/1982) Rv. 155898 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PREVALENTE ELEMENTO DI GIUDIZIO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: PRECEDENTI PENALI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL PREVALENTE ELEMENTO DI GIUDIZIO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: PRECEDENTI PENALI.*
Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione, in ordine alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice indichi quelle circostanze che ritenga prevalenti ed idonee a legittimare o meno la concessione del beneficio. Il potere discrezionale riservato dalla legge ai giudici di merito è molto ampio, perché è diretto a giustificare in concreto una particolare benevolenza nei confronti dell'imputato: il beneficio può pertanto essere riconosciuto anche in base alla sola constatazione della Mancanza di precedenti penali. (Conf mass n 153994; (Conf mass n 153622; (Conf mass n 153433 ed ivi citate; (Conf mass n 153112, sulla prima parte; (Conf mass n 154120, ed ivi citate; (Conf mass n 153995, ed ivi citate sulla seconda parte della massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)