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Sez. 6, Sentenza n. 588 del 07/05/1971 Ud. (dep. 16/06/1971) Rv. 118441 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA DATI PER RAGIONE DI GIUSTIZIA - NOZIONE DI 'RAGIONE DI GIUSTIZIÀ.*
Stato
decisa il 1971-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118441-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA DATI PER RAGIONE DI GIUSTIZIA - NOZIONE DI 'RAGIONE DI GIUSTIZIÀ.*

Ai fini dell'applicazione dell'art 650 cod pen, per provvedimento dato per ragioni di giustizia deve intendersi qualsiasi provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per l'attuazione del diritto obbiettivo, e diretto a rendere possibile o piu agevole l'attivita del giudice o della polizia giudiziaria. Sono infatti da comprendere tra le ragioni di giustizia non solo quelle inerenti all'attivita giurisdizionale vera e propria, ma anche quelle che attengono all'attivita di polizia rivolta all'accertamento del reato ed all'attuazione del diritto obbiettivo, nel pubblico interesse. (V 112245, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)