Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Testo in vigore al
Art. 44-bis Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata
1. Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'articolo 42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso.
2. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'articolo 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.
3. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.
4. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'articolo 42-bis, quarto comma.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 660, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 31.
Titolo II. Riscossione coattiva
Art. 45 Espropriazione forzata
1. Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procedere all'espropriazione forzata in virtu' del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora.
2. Il ruolo, in caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile nonche', per la espropriazione di navi e aeromobili, dalle norme del codice della navigazione.
4. Le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono esercitate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattoriali.
Art. 46 Avviso di mora
1. L'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenerle l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennita' di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni.
2. Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore.
3. Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso.
4. La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.
5. Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall'art. 26.
Art. 47 Procedimento di vendita
1. La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto, a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Art. 48 Divieto all'esattore di acquistare beni pignorati
1. L'esattore non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, fermo restando il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, ne rendersi aggiudicatario negli incanti.
2. Il divieto stabilito nel comma precedente non si applica quando l'esattore sia un'azienda o istituto di credito che proceda all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri non tributari ed abbia ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.
Art. 49 Estinzione del procedimento per pagamento del debito
1. Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta, delle sopratasse, delle pene pecuniarie, degli interessi, delle relative indennita' di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dall'esattore.
2. Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare entro dieci giorni ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, in esonero da ogni tassa e diritto, l'avvenuta estinzione del procedimento.
Art. 50 Surroga dell'esattore in procedimenti esecutivi gia' iniziali
1. Qualora sui beni del debitore sia stato gia' iniziato altro procedimento di espropriazione l'esattore puo' dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente. La dichiarazione deve essere notificata al creditore procedente e al debitore.
2. Qualora entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non abbiano corrisposto all'esattore l'importo del suo credito, l'esattore resta surrogato negli atti esecutivi gia' iniziati e li continua secondo le norme di questo titolo.
3. L'esattore puo' esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Art. 51 Rapporti dell'espropriazione esattoriale con le procedure concorsuali
1. L'esattore puo' procedere alla espropriazione anche quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
2. Tuttavia l'esercizio dell'azione esecutiva puo' essere sospeso dall'intendente di finanzia su domanda rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore.
3. La domanda deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, dall'autorita' che vigila sulla liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine all'esattore l'intero ammontare del suo credito.
4. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 52 Opposizione di terzi
1. L'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.
2. L'opposizione non puo' essere proposta:
a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, sempreche' non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.
Art. 53 Ricorso contro gli atti esecutivi dell'esattore
1. Contro gli atti esecutivi dell'esattore possono ricorrere all'intendente di finanza il contribuente, i coobbligati, il coniuge e i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati nonche', quando il procedimento si svolga direttamente nei loro confronti quali responsabili in proprio del pagamento dell'imposta, gli amministratori, i liquidatori e i soci di cui all'articolo 36.
2. Il ricorso non e' ammesso nei casi in cui e' esperibile l'opposizione prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile.
3. L'intendente di finanza decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso, dopo aver sentito l'ufficio delle imposte ed avere invitato l'esattore a presentare le deduzioni entro quindici giorni. Puo' frattanto sospendere gli atti esecutivi con provvedimento motivato.
4. I provvedimenti dell'intendente di finanza sono definitivi.
Art. 54 Sospensione della procedura esecutiva ed azione giudiziaria
1. La procedura esecutiva non puo' essere sospesa dall'esattore se la sospensione non sia disposta dall'intendente di finanza ai sensi dell'art. 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzo.
2. Le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile non sono ammesse.
3. I soggetti indicati dal primo comma dell'articolo precedente che si ritengono lesi dall'esecuzione esattoriale possono agire in sede giudiziaria contro l'esattore, dopo il compimento della esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni. L'esattore risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti impositori.
Art. 55 Intervento di terzi creditori
1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione esattoriale debbono notificare all'esattore un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'art. 499 del codice di procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono nell'esecuzione oltre la data fissata per il primo incanto concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti dell'esattore, dei creditori chirografari intervenuti prima della detta data e dei creditori aventi diritto di prelazione.
Art. 56 Privilegi
1. I privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente fermo restando, quando si procede per imposte dovute per periodi anteriori, il limite fissato dall'art. 2771, terzo comma, dello stesso codice.
2. Il privilegio sui mobili previsto dall'art. 2759 del codice civile e quello sopra gli immobili previsto dallo art. 2771 del codice civile s'intendono riferiti ai crediti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi.
3. I privilegi di cui al comma precedente sono limitati all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta imputabile al reddito d'impresa, relativamente al privilegio dell'art. 2759 del codice civile e ai redditi immobiliari relativamente al privilegio dell'art. 2771 del codice civile. Fra i redditi immobiliari sono compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente.
4. Il privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile si applica sui beni indicati nei commi precedenti ancorche' appartenenti a persona diversa dal debitore salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
5. Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal terzo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.
6. I riferimenti ai crediti di imposta di cui ai precedenti commi hanno effetto, altresi', per l'ordine di privilegi di cui agli articoli 2778, 2779 e 2780 del codice civile.
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti l'ufficio delle imposte e' tenuto a rilasciare, a richiesta dell'esattore, la certificazione relativa alla ripartizione proporzionale dell'imposta iscritta a ruolo.
Art. 57 Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni
1. I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente.
2. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, indipendentemente dagli avvisi d'asta, contenente la specificazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e iscrizioni.
3. La trascrizione del pignoramento e la sua cancellazione sono eseguite gratuitamente.
Art. 58 Tasse e diritti per atti giudiziari
1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a meta' e prenotati a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.
2. L'esattore non puo' abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito ma deve proseguire gli atti per il recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.
Art. 59 Obbligo delle informazioni
1. L'esattore e' tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale anticipato di duemila lire, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente.
Art. 60 Procedure delegate
1. L'esattore, quando si deve procedere fuori della circoscrizione esattoriale nella quale l'imposta e' dovuta, richiede, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'intervento dell'esattore della circoscrizione nella quale si deve procedere.
2. L'esattore delegato procede alla notificazione dell'avviso di mora, nel quale deve essere indicato il numero del conto corrente postale intestato all'esattore delegante. Il debitore e' obbligato ad effettuare il versamento esclusivamente su detto conto corrente e deve trasmettere nel termine di cinque giorni dalla notificazione l'attestazione del versamento all'esattore delegato, che ne da' notizia immediata al delegante.
3. Quando il debitore non provvede al pagamento nel termine predetto l'esattore delegato promuove il procedimento esecutivo. Le somme coattivamente recuperate debbono essere versate nel conto corrente postale intestato all'esattore delegante entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state riscosse.
Art. 61 Spese dell'esecuzione
1. Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' commisurato all'ammontare del credito d'imposta secondo le indicazioni di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze.
2. Nel caso previsto dall'art. 60 le spese indicate nel comma precedente sono dovute all'esattore delegato e le spese postali sono a carico del contribuente.
Art. 62 Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione
1. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'esattore, nell'ipotesi prevista dal comma precedente ed in qualsiasi caso di desistenza dal procedimento, deve richiedere entro dieci giorni al conservatore del registro la cancellazione gratuita della trascrizione.
Art. 63 Termine per l'esercizio della procedura speciale
1. Dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa il contratto stesso, l'esattore non puo' valersi della procedura prevista da questo titolo e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.
2. Tuttavia l'esattore puo' proseguire le esecuzioni mobiliari e immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.
Art. 64 Estensione del pignoramento
1. Non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore presunto superiore al doppio del debito.