Sez. 1 - , Ordinanza n. 10968 del 26/04/2023 (Rv. 667679 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Oneri gravanti sulla parte intimante - Contenuto e limiti - Somma esorbitante rispetto a quanto dovuto contrattualmente - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE
In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione "ope legis" del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talché, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacché in tal caso è l'intimante che non intende adempiere al contratto.
Cod. Civ. art. 1454, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)