Sez. U, Sentenza n. 12063 del 27/11/1998 (Rv. 521183 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Ordinanza di sospensione del processo - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Contrasto dell'art. 46 cod. proc. civ. con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
La previsione dell'art. 46 cod. proc. civ. che esclude regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudice di pace di pace consiste è frutto di scelta politica riservata al legislatore che non appare irrazionale ovvero contrastante con gli artt. 3 e 24 della Cost. Infatti, se è vero che la modifica dell'art. 42 nasce dall'esigenza di salvaguardare il diritto d'azione, non da ciò solo può desumersi l'incostituzionalità delle disposizioni che, in relazione a particolari controversie, tale diritto non salvaguardano con gli stessi mezzi, tenendo presente sia che il diritto di difesa non è assicurato allo stesso modo in tutte le controversie, sia che la non impugnabilità immediata del provvedimento di sospensione con il regolamento di competenza non esclude - atteso il carattere ordinatorio del provvedimento stesso - che la parte possa farne valere l'illegittimità con la sentenza che definisce il giudizio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)