Sez. L, Sentenza n. 4508 del 28/07/1984 (Rv. 436407 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE DEI COMPENSI PER FESTIVITÀ - AMBITO DI OPERATIVITÀ - COMPENSI PER PRESTAZIONI AVENTI CARATTERE DI NORMALITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - ESCLUSIONE DEI COMPENSI PER FESTIVITÀ - AMBITO DI OPERATIVITÀ - COMPENSI PER PRESTAZIONI AVENTI CARATTERE DI NORMALITÀ - ESCLUSIONE.*
L'esclusione dalla retribuzione soggetta a contribuzione dei "compensi per festività", prevista dall'art. 9, secondo comma, della legge 24 maggio 1966 n. 370 (sulla rivalutazione delle pensioni del fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo), concerne i compensi per prestazioni (effettuate durante le festività nazionali ed infrasettimanali) che, non cadendo in periodi fissi e non essendo periodicamente ricorrenti, siano eccezionali e straordinarie, e non riguarda anche i compensi per prestazioni che, ai fini di un particolare servizio, abbiano - secondo l'accertamento del giudice del merito, che è incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato - carattere di normalità. (V 897/76, mass n 379552).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1966 num. 370 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)