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Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati, e per la raccolta di elementi, occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere e i membri di Commissioni e Comitati nominati dal Ministro per il bilancio per le finalita' della presente legge.

2. Per i compiti di cui al comma precedente il Ministro per il bilancio puo' avvalersi di Istituti di ricerca mediante convenzioni da stipularsi con gli Istituti medesimi, di concerto col Ministro per il tesoro.

3. Il Ministro per il bilancio, per detti compiti, puo' avvalersi inoltre, dell'opera di esperti anche estranei all'Amministrazione mediante decreti di conferimento di incarichi di studio, indagini, anche in deroga alle limitazioni di cui a 30, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Le misure delle indennita' da corrispondersi ai componenti di Commissioni e di Comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli esperti per incarichi previsti dal comma precedente sono fissate con decreto del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

5. Per il pagamento delle spese di funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica, costituiti dal Ministro per il bilancio, possono essere disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle Province in cui hanno sede i Comitati stessi.

Art. 2

1. La somma indicata nell'articolo 1 della presente legge e' stanziata annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

2. Al relativo onere, per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo (parte straordinaria) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO