Sez. 3, Sentenza n. 17760 del 29/03/2001 Ud. (dep. 03/05/2001) Rv. 219514 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERROGATORIO - IN GENERE | Omesso invito a rendere interrogatorio - Deducibilità con i motivi di appello - Esclusione.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERROGATORIO - IN GENERE
La omissione dell'invito a rendere l'interrogatorio di garanzia prima della emissione del decreto di citazione a giudizio, in quanto concernente una facoltà di intervento dell'imputato, rientra tra le nullità a regime intermedio, la cui rilevabilità o deducibilità è prescritta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da imputato contumace nel giudizio di primo grado e che tale doglianza aveva proposto solo con l'atto di appello)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 2 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)