Sez. U - , Sentenza n. 4247 del 19/02/2020 (Rv. 657193 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Controversie per la liquidazione dei compensi dell’avvocato nei confronti del proprio cliente - Attività svolta in più gradi dello stesso processo - Giudice competente - Giudice che per ultimo ha conosciuto della controversia.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 16 lett. A) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)