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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13690 del 29/04/2022 (Rv. 664765 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Presentazione di una prima domanda reiterata - Disciplina previgente al d.lgs. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 - Diritto del richiedente di restare nel territorio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale - Sussistenza - Eccezione nel caso di domanda presentata della fase di esecuzione del provvedimento di espulsione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664765-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 29 bis, d. lgs. n. 25 del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis", la presentazione di una domanda di protezione internazionale reiterata attribuisce al richiedente il diritto di rimanere in Italia fino alla decisione della Commissione territoriale, a meno che si tratti di domanda reiterata presentata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva l'illegittimità di un decreto di espulsione con ordine di allontanamento immediato poiché notificato nella pendenza di una domanda reiterata di protezione internazionale introdotta dopo la notifica del decreto di espulsione).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29 bis, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 9 com. 1 lett. D, Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)