Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22760 del 03/11/2011 (Rv. 619647 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Domanda di accertamento della natura autonoma e non subordinata di un rapporto di lavoro - Luogo di domicilio del convenuto ex art. 413, quarto comma cod. proc. civ. - Rilevanza - Domanda riconvenzionale di accertamento del carattere subordinato del medesimo rapporto - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In caso di domanda di accertamento della natura autonoma e non subordinata di un rapporto di lavoro, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla prospettazione compiuta dall'attore e, pertanto, è competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409, terzo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi che quest'ultimo abbia domandato, in via riconvenzionale, l'accertamento della sussistenza della subordinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)