Sez. 6, Sentenza n. 10131 del 24/07/1974 Ud. (dep. 21/12/1974) Rv. 130140 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - OFFESO DAL REATO - MANCATA CITAZIONE - NULLITA RELATIVA - LEGITTIMATO A DEDURLA - E SOLO IL PM.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO - DECRETO DI CITAZIONE - PERSONE DIVERSE DALL'IMPUTATO (CITAZIONE DELLE) - OFFESO DAL REATO - MANCATA CITAZIONE - NULLITA RELATIVA - LEGITTIMATO A DEDURLA - E SOLO IL PM.*
La nullita del decreto di citazione a giudizio per mancata citazione della persona offesa anche se deducibile, in seguito alla dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale dell'art 422 cod proc pen (Corte cost sentenza n 132 del 1968), in ogni stato e grado del procedimento, non ha per questo perduto il suo carattere di nullita relativa. Pertanto, il diritto a dedurla spetta esclusivamente alla parte che ha interesse all'osservanza della norma violata, cioe al PM quale organo istituzionalmente preposto alla retta applicazione della legge. E da escludere che analogo diritto spetti all'imputato, ne pure quando possa avere interesse alla presenza della persona offesa nel dibattimento per ragioni di merito e di prova, poiche tale interesse e tutelato attraverso le istanze concernenti le acquisizioni probatorie (e, quindi, mediante richiesta al giudice di disporre la citazione della persona offesa) e giammai attraverso la denuncia di nullita del decreto di citazione. (Conf 126134, anno 1974; 123450, 123329, anno 1973; 122337, 121094, 121092, 120635, 120617, 120085, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)