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Sez. 2, Sentenza n. 11981 del 05/11/1992 (Rv. 479350 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell'assemblea | Ripartizione delle spese avvenuta solo con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore - Obbligo del condominio di contribuire alle spese - Momento d'insorgenza - Credito nei confronti di ciascun condominio - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479350-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Provvedimenti per le spese - Deliberazione dell'assemblea

L'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio, qualora la ripartizione delle spese sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1135 n. 3 cod. civ., sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione delle spese. Ne consegue che la prescrizione del credito nei confronti di ciascun condomino inizia a decorrere soltanto dalla approvazione della ripartizione delle spese e non dall'esercizio di bilancio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)