Sez. L, Sentenza n. 19630 del 26/09/2011 (Rv. 618945 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPLICITA | Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Poteri del giudice di merito - Criteri e limiti - Contenuto sostanziale - Inclusione della domanda implicita e connessa con "causa petendi" e "petitum" - Esame - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IMPLICITA
In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa. (Nella specie la S. C. ha cassato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la domanda con cui un dipendente di ASL aveva chiesto la propria nomina ad alcuno degli incarichi direttivi oggetto di selezione interna, cui lo stesso aveva preso parte, non comprendesse anche quella di annullamento della connessa procedura e ripetizione delle conseguenti operazioni, così da assicurare la piena tutela della parte istante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)