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Sez. U, Sentenza n. 4816 del 22/09/1984 (Rv. 436731 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - POSIZIONE GIURIDICA DEL PRIVATO - MEZZI DI TUTELA - COMPLETAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA SOPRAVVENUTA DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI FISSATI CON LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E DI URGENZA ED INDIFFERIBILITÀ DELL'OPERA PUBBLICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436731-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - POSIZIONE GIURIDICA DEL PRIVATO - MEZZI DI TUTELA - COMPLETAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA SOPRAVVENUTA DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI FISSATI CON LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E DI URGENZA ED INDIFFERIBILITÀ DELL'OPERA PUBBLICA - IRRILEVANZA.*

Qualora siano scaduti i termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni, fissati con la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di un'opera pubblica, e debba escludersi una valida proroga dei termini medesimi (consentita solo prima di tale scadenza), il provvedimento, che autorizza l'occupazione del fondo privato in previsione della successiva espropriazione, deve ritenersi affetto da carenza di potere per il periodo in cui consenta l'occupazione stessa dopo l'indicata scadenza, con la conseguenza che, dalla relativa data, la posizione del privato riacquista la consistenza di diritto soggettivo, e resta tutelabile davanti al giudice ordinario, anche con Azione risarcitoria, mentre è a tal fine irrilevante il completamento dell'opera pubblica sopravvenuto solo in epoca posteriore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)