Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 13/11/1974 (Rv. 372120 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO RELATIVO ALL'IMPEGNO PERSONALE ED AGLI APPORTI ECONOMICI - APPLICAZIONE - ESTENSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - CRITERIO RELATIVO ALL'IMPEGNO PERSONALE ED AGLI APPORTI ECONOMICI - APPLICAZIONE - ESTENSIONE.*
L'ultimo dei tre criteri previsti dall'art 5 della legge 1 dicembre 1970 n 898 al fine di stabilire se ed a favore di quale parte sia dovuto l'assegno di divorzio va inteso nel senso che il giudice deve comparare i comportamenti dei coniugi, dal punto di vista personale e patrimoniale, per decidere se ed in quale misura debbano essere compensati, in Sede di Determinazione dell'assegno, l'impegno personale o gli apporti economici per il benessere della famiglia e soprattutto per l' educazione e l'istruzione dei figli.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)