Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Testo in vigore al
Art. 172 Attribuzioni
1. Il personale delle carriere di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica svolge i compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli
ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.
2. Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilita' della
corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.
Capo II. Accesso alle carriere
Art. 173 Nomina a vice segretario
1. La nomina in prova a vice segretario si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
2. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio, le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali nonche' le prove pratiche, quando siano previste da speciali ordinamenti.
3. Le prove scritte devono essere almeno due.
4. Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purche' rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
5. La disposizione del comma precedente non si applica per l'accesso alle carriere di concetto del personale tecnico.
Capo III. Svolgimento delle carriere
Art. 174 Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario
1. I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.
Art. 175 Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario
1. La promozione a segretario aggiunto si consegne a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 176 Promozione a primo segretario
1. I posti disponibili nella qualifica di primo segretario sono conferiti, per un quarto, mediante concorso per merito distinto computando per posto intero la frazione di posto e, per tre quarti, mediante esami di idoneita'.
2. Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneita' sono indetti contemporaneamente ogni anno.
3. Al concorso per merito distinto sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera.
4. All'esame di idoneita' sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
5. Gli indicati periodi di anzianita' sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.
6. Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato con qualifica non inferiore ad archivista e' valutato per due terzi e per non piu' di quattro anni complessivi.
7. L'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' e' subordinato al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tale fine, tiene conto delle qualita' del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.
Art. 177 Esami per le promozioni a primo segretario
1. Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte, in una prova orale ed in prove pratiche, quando siano richieste da speciali ordinamenti.
2. L'esame di idoneita' consiste in due prove scritte, in una prova orale ed in prove pratiche quando siano previste da speciali ordinamenti. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto della amministrazione. I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle prove predette.
3. Al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneita' si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto e successivi dell'articolo 165.
Art. 178 Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario
1. Le promozioni a segretario principale ed a segretario capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Art. 179 Procedimento dello scrutinio
1. Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 169.
Titolo III. Carriere esecutive
Capo I. Qualifiche ed attribuzioni
Art. 180 Qualifiche
1. Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:
1) archivista capo;
2) primo archivista;
3) archivista;
4) applicato;
5) applicato aggiunto.
2. Per le carriere esecutive che contemplano qualifiche diverse l'equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione del presente decreto, risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 40 a 60.
Art. 181 Attribuzioni
1. Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonche' quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.
Capo II. Accesso alle carriere
Art. 182 Nomina ad applicato aggiunto
1. La nomina in prova ad applicato aggiunto o ad applicato per quelle carriere che eccezionalmente iniziano con tale qualifica si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
2. Gli esami comprendono, oltre a due prove scritte ed una orale, una prova pratica obbligatoria di dattilografia o stenografia o su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.
3. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono lo specifico titolo di studio necessario per l'ammissione agli esami e le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali.
Capo III. Svolgimento delle carriere
Art. 183 Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto
1. I posti di archivista, applicato e applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.
Art. 184 Promozioni ad applicato ed archivista
1. La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 185 Promozione a primo archivista
1. La promozione a primo archivista si consegue mediante:
1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo numero 2);
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli archivisti e gli applicati dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
Art. 186 Promozione ad archivista capo e qualifica superiore
1. La promozione ad archivista capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i primi archivisti dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Per le carriere esecutive per le quali e' eccezionalmente prevista una qualifica superiore ad archivista capo, la promozione alla qualifica stessa si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti capi della stessa carriera con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 187 Esame e scrutinio per le promozioni
1. Lo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 185 n. 2, deve essere tenuto, sempre che vi sia disponibilita' di posti, nel mese di giugno di ogni anno. Entro lo stesso termine devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso previsto dal n. 1 del citato articolo.
2. Entro il mese di febbraio deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione. Qualora dopo il bando del concorso ed entro il 30 giugno si verifichino nuove vacanze nella qualifica di primo archivista, queste sono computate ai fini della ripartizione prevista dall'art. 185.
3. L'esame di concorso consta di due prove scritte a carattere pratico sui servizi di istituto e di una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
4. La prova orale non s'intende superata e il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.
5. Le materie delle prove scritte ed orali sono determinate dai singoli ordinamenti i quali, per le carriere che non comportano mansioni di archivio e di copia, possono prevedere una prova pratica in sostituzione di una delle due prove scritte. Si applicano al concorso le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste, sono fatte soltanto nel bollettino ufficiale dell'amministrazione.
6. I vincitori del concorso per esame hanno la precedenza, sui promossi per merito comparativo.
7. Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni previste dal presente capo si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui all'art. 169.
Titolo IV. Carriera del personale ausiliario
Capo I. Qualifiche e mansioni
Art. 188 Qualifiche
1. Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:
1) commesso capo;
2) commesso;
3) usciere capo;
4) usciere;
5) inserviente.
2. Le carriere del personale ausiliario tecnico comprendono le seguenti qualifiche:
1) agente tecnico capo;
2) agente tecnico.
3. Per le carriere che contemplano qualifiche diverse la equiparazione alle precedenti ai fini dell'applicazione dei presente decreto risulta dagli annessi quadri distinti con i numeri da 61 a 81.
Art. 189 Mansioni
1. Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
2. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.
Capo II. Accesso alle carriere
Art. 190 Nomina ad inserviente o ad agente tecnico
1. La nomina ad inserviente in prova e quella ad agente tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2.
2. Il concorso e' per titoli ed e' integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneita' tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.
3. I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o province salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi
Capo III. Svolgimento delle carriere
Art. 191 Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente
1. I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico.
Art. 192 Promozione ad usciere e ad usciere capo
1. La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
3. Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianita', abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.