Sez. 4, Sentenza n. 5070 del 01/02/1974 Ud. (dep. 17/07/1974) Rv. 127647 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - ATTO NULLO - EFFETTO SUGLI ATTI SUCCESSIVI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - ATTO NULLO - EFFETTO SUGLI ATTI SUCCESSIVI - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
La nullita di un atto non ha effetto su quelli successivi qualora il giudice di merito sia pervenuto alla decisione con argomenti che prescindono dall'atto viziato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)