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Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 11/11/1967 (Rv. 330206 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO CONDIZIONANTE E DELLA PARTE CUI E IMPUTABILE IL SUO MANCATO AVVERAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330206-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO CONDIZIONANTE E DELLA PARTE CUI E IMPUTABILE IL SUO MANCATO AVVERAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Sono insindacabili in Sede di legittimita, se sorretti da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, gli apprezzamenti compiuti dal giudice di merito in ordine alla Determinazione dell'evento dedotto come condizione apposta al contratto o alla identificazione della parte, cui deve essere imputato il mancato avveramento della condizione stessa e la risoluzione del contratto rimasto per tale causa inefficace. (Cfr. 2459-66, 2247-57, 534-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)