Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 02/03/1984 (Rv. 433584 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA IL PRETORE E IL CONCILIATORE DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI IL CANONE LOCATIZIO - CRITERI - RIFERIMENTO AL CANONE CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA IL PRETORE E IL CONCILIATORE DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI IL CANONE LOCATIZIO - CRITERI - RIFERIMENTO AL CANONE CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ.*
Ai fini della ripartizione tra pretore e conciliatore delle controversie concernenti il canone locatizio, occorre avere riguardo al canone corrisposto al momento della domanda e non a quello astrattamente dovuto attesa sia la lettera dell'art. 45, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 che fa riferimento al "canone di cui si chiede la Determinazione, l'aggiornamento o l'adeguamento" sia la ratio della norma di adottare un criterio oggettivo ancorando la Competenza ad un elemento del rapporto locatizio prestabilito e determinato nel suo ammontare, ancorché in discussione tra le parti. (Conf 7136/83; (Conf 5461/83, mass n 430393).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)