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Disciplina della presentazione alle Assemblee legislative dei progetti di bilancio e dei rendiconti consuntivi degli Enti amministrativi di importanza nazionale sovvenzionati dallo Stato

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, concernente l'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Visto il R. decreto 28 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentita la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. L'accertamento delle condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, agli Enti amministrativi ivi previsti spetta al Ministro, per le finanze, che, riconosciuta l'esistenza delle condizioni stesse, ne da' notizia all'Ente interessato, fissando il termine entro il quale i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi debbono essere presentati ai competenti Ministeri.

2. Il Ministro per le finanze trasmette l'elenco degli Enti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo comunica ai Presidenti delle due Assemblee legislative.

Art. 2

1. I bilanci di previsione degli enti compresi negli elenchi indicati al precedente art. 1, vengono trasmessi al Ministro per le finanze insieme con le deliberazioni degli organi amministrativi e di tutela, quattro mesi prima dell'inizio della gestione.

2. Lo stesso Ministro ne cura la presentazione alle Assemblee legislative.

3. I conti consuntivi ed i bilanci sociali degli enti medesimi, vengono trasmessi al Ministro per le finanze insieme con le relazioni dei sindaci o revisori e con le deliberazioni degli organi amministrativi e di tutela entro i cinque mesi successivi alla chiusura delle rispettive gestioni.

4. Il Ministro per le finanze li rimette, successivamente, alla Corte dei conti, e da questa sono restituiti con la deliberazione e relazione di sua competenza.

5. I conti consuntivi ed i bilanci sociali, unitamente alla deliberazione e relazione della Corte dei conti, vengono dal Ministro per le finanze, presentati alle Assemblee legislative.

6. Le variazioni apportate ai bilanci preventivi in base alle norme in vigore che le autorizzano, sono approvate col corrispondente consuntivo.

Art. 3

1. Qualora dei collegi sindacali o degli altri organi consimili degli Enti di cui ai precedenti articoli non facciano gia' parte un rappresentante del Ministero delle finanze ed uno della Corte dei conti o se, eventualmente, le norme che regolano gli Enti stessi non contemplino la costituzione dei collegi predetti, il Ministro per le finanze ed il Presidente della Corte dei conti delegano un proprio rappresentante con funzioni di riscontro agli effetti previsti dall'art. 15 della legge sulle Assemblee legislative.

2. Quando si renda opportuno ai fini dell'attuazione dell'articolo medesimo nei riguardi degli Enti amministrativi ivi considerati, i delegati predetti possono essere nominati anche prima che sia stato provveduto a quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

3. Detti delegati integrano i collegi sindacali o gli organi analoghi quando esistano.

Art. 4

1. Si estendono agli Enti in questione le disposizioni degli ultimi due commi dell'art. 29 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, e dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214.

Art. 5

1. Con decreto del Ministro per le finanze saranno, sulla conforme proposta della Corte dei conti per la parte che possa riguardarla, stabilite le modalita' di attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 8 aprile 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alta Corte dei conti, addi' 23 maggio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, foglio 69. - MANCINI