Sez. 2, Sentenza n. 4739 del 19/01/1987 Ud. (dep. 15/04/1987) Rv. 175677 - 01
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - NEL PROCESSO - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - CON LA FORMULA PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE" - CONFIGURABILITÀ.*
PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - NEL PROCESSO - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - CON LA FORMULA PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE" - CONFIGURABILITÀ.*
La parte civile, una volta intervenuta nel giudizio, ha diritto di parteciparvi sin quando vi sono problemi, nel processo, che incidono sui propri interessi e, quindi, anche se non sia più possibile la condanna penale dell'imputato, come quando l'imputato stesso venga assolto con la formula "il fatto non sussiste". (V mass n 162670; (V mass n 900039, contrasto di giurisprudenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)